(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento definisce i requisiti minimi di sicurezza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive su strada e i contenuti delle autorizzazioni relative alle stesse, in attuazione dell'Art. 4, comma 150-septies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).