(Pubblicato  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente  regolamento  definisce  i  requisiti  minimi di
sicurezza  per il regolare svolgimento delle competizioni sportive su
strada  e  i  contenuti delle autorizzazioni relative alle stesse, in
attuazione  dell'Art.  4,  comma 150-septies,  della  legge regionale
5 gennaio  2000,  n.  1  (Riordino  del  sistema  delle  autonomie in
Lombardia in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali  in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n.  59»)  e  nel  rispetto  dei principi fissati dal
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice della
strada).